SOGGETTI BENEFICIARI
Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano, nel 2023 e 2024, prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica / imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.
SPESE AMMISSIBILI
In base all’art. 4, DM 2.4.2024 sono ammissibili al contributo gli acquisti effettuati nel 2023 e 2024, di:
- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili / compostabili in base alla normativa UNI EN 13432:2002, compresi:
- Gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
- Gli imballaggi in legno non impregnati;
- Imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
- Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
- Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
SOSTENIMENTO DELLE SPESE
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, dal Presidente del Collegio sindacale ovvero da un Revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori legali, o da un Dottore commercialista / Esperto contabile, Perito commerciale o Consulente del lavoro, ovvero dal Responsabile di un CAF.
MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso nel limite delle risorse disponibili (€ 5 milioni per ciascun anno) nella misura del 36% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo annuo di € 20.000. Nel caso in cui i bonus complessivamente richiesti eccedano il limite, il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta in esame non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, compresi quelli “de minimis”.